Liberalizzazioni Mutui e Banche 2012

Liberalizzazioni Mutui Banche 2012Il 25 marzo 2012 è stato convertito in Legge il Decreto Liberalizzazioni del Governo Monti che ha introdotto varie novità anche per il settore dei mutui e delle banche. Il DL 1/2012 contenente disposizioni urgenti per favorire la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività è stato convertito in legge ed è entrato in vigore dal 25/03/2012. Il decreto liberalizzazioni ha subito varie modifiche prima della sua approvazione finale e conversione in legge. Ultima tra queste la modifica all’articolo 27-bis del D.L. 1/2012, convertito con modifica dalla Legge 27/2012 (“Nullità di clausole nei contratti bancari”) è stato modificato dal D.L. 24.3.2012, n. 29 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 71 del 24/03/2012).

Cosa cambia per banca e mutui con la legge liberalizzazioni del 2012?

L’articolo 27 sui conti correnti delle banche prevede che venga prorogato al 1 giugno 2012 il termine per definire le regole generali di riduzione delle commissioni bancarie per le transazioni che vengono effettuate con le carte di credito. Queste dovranno infatti essere correlate ai costi effettivamente sostenuti dalle banche e dai circuiti interbancari e dovranno essere distinti i costi fissi da quelli variabili. Viene inoltre stabilito che deve essere gratuita l’apertura e a gestione di conti correnti utilizzati per l’accredito e il prelievo di pensioni mensili fino a 1.500 euro.

L’articolo 27-bis definisce che sono nulle le clausole bancarie che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito.

L’articolo 27-ter sulle ipoteche semplifica la procedura di estinzione delle ipoteche a garanzia dei mutui. Ora l’ipoteca si estingue automaticamente anche in caso di mancato rinnovo, entro 20 anni dalla sua iscrizione.

L’articolo 27-quater porta delle modifiche ai principi a cui devono conformarsi gli statuti delle fondazioni bancarie. Gli organi delle fondazioni bancarie dovranno ispirarsi a criteri trasparenti e oggettivi.

L’articolo 27-quinques sui contratti di finanziamento stabilisce abbrevia i termini utili per effettuare la surrogazione del mutuo (10 giorni) e alza l’importo del danno che si può chiedere come risarcimento in caso di ritardi.

L’articolo 28 sulle assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo prevede che, nel caso in cui le banche condizionino l’erogazione di un mutuo alla stipula di una polizza di assicurazione, hanno l’obbligo di fornire al cliente due preventivi di mutuo (di banche differenti) e il cliente è libero nella sua scelta.

Testo Legge Liberalizzazioni 2012 Governo Monti

Ecco il testo definitivo aggiornato del Decreto Liberalizzazioni di Mutui e Banca.

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2012, n. 19, suppl. ord.) – Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Testo approvato dal Senato il 01/03/2012 e confermato dalla Camera dei Deputati il 22/03/2012.

Capi VI – Servizi bancari e assicurativi

Articolo 27. Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base

1. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 è abrogato;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1o giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell’operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l’onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare »;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazionedell’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
e) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
«c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione
n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta Raccomandazione».

2. La delibera dei CICR di cui al comma 4 dell’articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1o luglio successivo.

3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l’introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 118 del medesimo decreto legislativo.

4. I commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.

Articolo 27-bis. Nullità di clausole nei contratti bancari

1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

1-bis. E’ costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull’erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito delle medesime imprese. All’Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d’Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l’Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.

1-ter. L’Osservatorio, che si attiva d’ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l’ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d’Italia, all’Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non e’ stato concesso o e’ stato revocato.
1-quater. L’Osservatorio, sentita l’Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.»;

2. All’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiamo maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell’accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.

Articolo 27-ter. Cancellazioni delle ipoteche perenti

1. All’articolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in caso di mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine di cui all’articolo 2847 del codice civile»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancellazione d’ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all’articolo 2878 del codice civile».

Articolo 27-quater. Organi delle fondazioni bancarie

1. All’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «prevedendo modalità di designazione e di nomina» sono inserite le seguenti: «, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei princìpi di onorabilità e professionalità,» e dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell’assunzione o dell’esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo».

Articolo 27-quinquies. Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento
1. Il comma 7 dell’articolo 120-quater del testo unico di cui decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili».

Articolo 28. Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell’ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

3. All’articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».



Argomento: Decreto Legge Liberalizzazione Mutui e Banche 2012
Categoria: Leggi sui Mutui