Articolo 1273 Codice Civile: Accollo

Accollo: Articolo 1273 Codice Civile

Art. 1273 C.C.

Codice civile
LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO VI Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo

Art. 1273 Accollo
I. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).
II. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
III. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
IV. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta (1413).



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