Estinzione Anticipata e Risoluzione del Contratto di Mutuo

Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93, art. 40: Estinzione anticipata e risoluzione del contratto

Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93, art. 40

La possibilità di estinzione anticipata del mutuo è contemplata dall’articolo 40 del Decreto Legislativo 385/93 del Testo Unico Bancario.

Il Testo Unico Bancario
Annotato con la Giurisprudenza
Decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385
Capo VI: Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I: Credito fondiario e alle opere pubbliche

Articolo 40: Estinzione anticipata e risoluzione del contratto

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.



Argomento: Decreto Legislativo 385/93, art. 40: Estinzione anticipata mutuo e risoluzione contratto mutuo
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