Penale Estinzione Mutuo
L’articolo 7 (“Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali”) del Decreto Legge numero 7 del 31 gennaio 2007, cioè il famoso Decreto Bersani, convertito poi nella Legge numero 40 del 2 aprile 2007, stabilisce che le banche e gli altri soggetti non bancari (enti previdenziali, società finanziarie, soggetti privati) non possono più applicare penali in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Questa legge vale però solo per i mutui stipulati dal 2 febbraio 2007 in poi.
1. Penali estinzione mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007
Non esiste alcuna penale da pagare in caso di estinzione, parziale o totale, del mutuo prima della scadenza.
2. Penali estinzione mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007
Per i mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007, sono ancora in vigore le eventuali penali per l’estinzione anticipata del mutuo, parziale o totale, ma le percentuali sono state ridotte, e variano da un minimo i 0,5% ad un massimo di 1,9%, a seconda che il mutuo sia a tasso fisso o variabile. Vediamo di seguito il dettaglio delle penali di estinzione mutui antecedenti il 2/2/2007.
Penale estinzione mutuo tasso variabile stipulato prima del 2 febbraio 2007
Prima del terzultimo anno di vita del mutuo: 0,50%
Nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo: 0,20%
Negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo: 0%
NB: la penale si riduce allo 0,20% nel caso in cui il contratto di mutuo preveda penali inferiori a quelle indicate sopra.
Penale estinzione mutuo tasso fisso stipulato prima del 2 febbraio 2007 e dopo il 31 dicembre 2000
Nella prima metà del mutuo: 1,90%
Dalla metà del rimborso del mutuo al quart’ultimo anno: 1,50%
Nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo: 0,20%
Negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo: 0%
NB: la penale si riduce dello 0,25% se il contratto originario prevede penali tra il 1,25% e il 1,90% e si riduce dello 0,15% nel caso di penali originarie inferiori a 1,25%.
Penale estinzione mutuo tasso fisso stipulato prima del 30 dicembre 2000
Prima del terzultimo anno di vita del mutuo: 0,50%
Nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo: 0,20%
Negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo: 0%
Penale estinzione mutuo tasso misto stipulato prima del 2 febbraio 2007
Si applica la penale prevista per la tipologia di mutuo (tasso fisso o tasso variabile) chi si ha in corso al momento dell’estinzione del mutuo.
Penali estinzione mutui tasso fisso/variabile/misto stipulati prima del 31 dicembre 2000
Per i mutui sottoscritti prima del 31/12/2000, esiste una penale di estinzione unica par qualsiasi tipo di mutuo (tasso fisso, variabile o misto), pari allo 0,50%.
Questa penale di estinzione anticipata del mutuo viene ridotta allo 0,20% per il terzultimo anno di vita del mutuo, e viene abolita negli ultimi due anni di vita del mutuo.
Esiste poi una clausola di salvaguardia per cui i mutui che già oggi prevedono penali di estinzione inferiori allo 0,50%, ottengono una riduzione di 0,25% nel caso di tasso fisso, mentre la penale viene abolita nel caso di mutuo a tasso variabile.
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