Modello Dichiarazione IMU
Il Decreto Legislativo. n. 23/2011 e il Decreto Legge n. 201/2011 (“DL Salva Italia), che hanno portato all’introduzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria), hanno previsto anche la presenza di un nuovo modello dichiarativo (chiamato “Dichiarazione IMU”), con il quale i contribuenti possono dichiarare eventuali variazioni al fisco.
La dichiarazione IMU va presentata solamente nei seguenti casi:
- nel caso in cui le modifiche che hanno determinato il differente importo dell’IMU da versare siano dovute a riduzioni d’imposta.
- nel caso in cui le variazioni che hanno comportato la variazione dell’importo dell’IMU non possano essere immediatamente acquisite dai Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Per quanto riguarda l’anno 2012, il termine per presentare il modello di dichiarazione IMU è il 1 ottobre 2012 per le variazioni intervenute dal 1 gennaio 2012. Molto probabilmente, però, il Ministero concederà una proroga a questo termine. Attualmente, infatti, è disponibile solo una bozza di esempio, ma il modello e il regolamento ufficiale per la dichiarazione IMU dovrebbero essere emanati a giorni.
Si attendono inoltre specifiche più precise per le ipotesi di presentazione della dichiarazione IMU.
In attesa dell’elenco definitivo, ecco alcune ipotesi in cui va presentata la dichiarazione IMU:
1. Per gli immobili che godono di una riduzione dell’imposta (come ad esempio per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto.
2. Per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI.
3. Quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell’imposta:
– l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
– l’atto ha riguardato un’area fabbricabile, a meno che il valorein comune commercio dell’area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
– il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
– l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
– l’immobile ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’IMU;
– l’immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
– l’immobile è stato oggetto di procedura DOCFA;
– l’immobile è di interesse storico o artistico;
– l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria, nell’ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
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