IMU Terreni Agricoli e Aree Edificabili 2012
L’IMU, oltre ad essere pagata per la prima casa e le altre abitazioni, deve essere versata anche dai possessori di terreni agricoli ed aree edificabili, anche se non sono fabbricati in senso stretto. Le norme che regolamentano l’IMU sui terreni degli agricoltori non sono ancora definitive, in quanto si è in attesa dell’approvazione definitiva con la legge di conversione del DL 16/2012.
Calcolo IMU 2012 Terreni Agricoli
Per calcolare l’IMU per i terreni agricoli non viene applicata sulla rendita catastale rivalutata del 5% come avviene per gli immobili, bensì sul reddito dominicale rivalutato del 25%.
Il moltiplicatore per i terreni agricoli è 135. Questo moltiplicatore viene ridotto a 110 nel caso in cui il proprietario del terreno, o il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno, sia in possesso della qualifica di “coltivatore diretto” oppure sia un “imprenditore agricolo professionale” (IAP) e sia anche regolarmente iscritto agli istituti di previdenza agricola.
L’aliquota base (in attesa che i comuni definiscano le singole aliquote IMU di ogni località) è pari a 0,76%.
Sono possibili delle esenzioni e delle riduzioni dell’imponibile nel caso in cui i coltivatori diretti oppure gli imprenditori agricoli professionali in determinati casi:
- esenzione IMU per i terreni di valore fino a 6.000 euro
- riduzione dell’imponibile del 70% per i terreni di valore compreso tra 6.000 e 15.500 euro
- riduzione dell’imponibile del 50% per i terreni di valore compreso tra 15.501 e 25.500 euro
- riduzione dell’imponibile del 25% per la parte eccedente del valore dei terreni di importo compreso tra 25.501 e 32.000 euro.
Calcolo IMU 2012 Aree Edificabili e Fabbricabili
Il Decreto Salva Italia prevede il pagamento dell’IMU anche per le aree edificabili (definite anche “aree fabbricabili”), cioè per quelle aree che sono utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuati. Si precisa che l’edificabilità non deve per forza discendere dai piani urbanistici particolareggiati, ma è sufficiente un piano regolatore generale.
La base imponibile delle aree edificabili viene determinata dal valore di mercato al 1 gennaio 2012 (per l’anno 2012, mentre per il 2013 il valore verrà calcolato al 01/01/2013, e così via).
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