Detrazioni Fiscali Mutui Prima Casa: Detrazione Irpef Interessi Passivi e Oneri Mutuo
Il costo sostenuto per il mutuo può essere alleggerito tramite le detrazioni fiscali di cui possono usufruire tutte le persone che hanno stipulato un mutuo sulla prima casa.
Infatti gli interessi passivi pagati da chi ha stipulato un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa o per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono detraibili dall’IRPEF in dichiarazione dei redditi.
Detrazioni Mutuo Prima Casa 2012
Per le dichiarazioni dei redditi da effettuare nell’anno 2012, le detrazioni di imposta legate al sostenimento di spese collegate ai mutui sono le seguenti.
> Detrazione 19% degli interessi passivi e oneri accessori legati ai mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (vedi articolo 15 comma 1 lettera b del TUIR).
In questo caso la detrazione degli interessi passivi del mutuo pagati nel 2011 sono detraibili del 19% entro il limite di 4.000 euro (quindi ad esempio se sono stati pagati 5.000 euro di interessi, si può detrarre solo il 19% di 4000 euro). La detrazione massima possibile è quindi di 760 euro (19% di 4.000 euro = 760 euro).
La deduzione delle spese del mutuo per l’acquisto della prima casa spetta all’intestatario del contratto di mutuo (anche nel caso in cui la casa sia adibita ad abitazione principale di un suo familiare), a patto però che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto, che a sua volta deve essere avvenuto entro l’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.
> Detrazione 19% degli interessi passivi e oneri accessori legati ai mutui ipotecari per la costruzione o la ristrutturazione edilizia dell’immobile adibito ad abitazione principale (vedi articolo 15 comma 1-ter del TUIR). In questo caso si detrae il 19% entro un tetto massimo di 2.582,28 euro. La detrazione massima è quindi di 491 euro (19% di 2.582,28 euro = 491 euro).
Le spese dei mutui per ristrutturazione o costruzione della prima casa sono detraibili solo se il mutuo è stato sottoscritto dopo il 01/01/1998 e non oltre i 6 mesi prima o i 18 mesi dopo la data in cui sono iniziati i lavori. Inoltre la casa deve essere stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori di costruzione.
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